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Leggi MD

Codice di Comportamento di Boston accettato dal Comitato Mondiale per il Metal Detecting                   Fonte originale: Metal Detector Forum Marche

-Non introdursi mai in terreni privati, senza aver prima ottenuto il permesso del proprietario.
-Rispettate sempre la campagna: non lasciate mai cancelli aperti, non danneg-giate i raccolti e le colture in atto.
-Portate sempre ogni oggetto archeologico trovato al più vicino Ufficio di Soprintendenza alle Antichità . Non interferite con il lavoro degli archeologi.
-Evitate ogni zona a vincolo, se non diversamente ed esplicitamente autorizzati dalle locali Soprintendenze.
-Ricoprite sempre le buche di ricerca.
-Non lasciate mai a terra oggetti metallici ritrovati, come: tappi, chiodi, ecc.
-Al contrario raccoglieteli e gettateli negli appositi contenitori, aiutando così a mantenere pulita la campagna.
-Prestate molta attenzione a tutto ciò che può essere identificato come residuo bellico inesploso. Nel caso troviate tali oggetti, NON toccateli ed avvisate subito le Autorità competenti.
-Ricordate che chiunque esce con un metal detector è un ambasciatore del no-stro hobby. Non fate niente che possa gettare discredito su questo hobby e su chi lo pratica.


In dettaglio:
Il rispetto della libertà altrui e della proprietà privata: è impensabile utilizzare il MD in spiaggia o in un‟area di pic-nic quando queste sono piene di gente. Bisogna evitare che le attività di ricerca rechino disturbo, quindi vanno eseguite in orari e in luoghi tranquilli. E‟ altresì doveroso rispettare la proprietà privata; la maggior parte dei luoghi posseggono un proprietario e a questi va chiesta l‟esplicita autorizzazione a poter “spazzolare”. Non dimenticate che la violazione della proprietà privata è comunque un reato. Se chiedete con gentilezza e trasparenza, quasi nessuno mai vi negherà la possibilità di accedere ai propri terreni. Spiegate le vostre intenzioni, in cosa consiste il nostro hobby, e assicurate (e poi fatelo !!) che nessun danno sarà arrecato e che lascerete la zona come l‟avete trovata. Approfittate dell‟opportunità per offrire un servizio di “bonifica”: avvertite il proprietario che ogni rifiuto metallico che troverete (lattine, ferri arrug-giniti) verrà raccolto e in seguito (dopo averlo eventualmente mostrato allo stesso proprietario) a lui consegnato o gettato da voi stessi in appositi punti di raccolta di rifiuti pubblici.
 Il permesso per accedere ad aree private: in molti paesi le associazioni di Metal Detecting hanno provveduto a stan-dardizzare specifici moduli sui quali sono riportate le proprie generalità, le principali norme di comportamento che verranno rispettate ed uno spazio riservato alle generalità del proprietario del terreno. Tali moduli vengono fatti firmare dal proprietario affinché si possa comprovare che lo stesso abbia rilasciato l‟autorizzazione alla ricerca. RICORDATE, il proprietario può anche non concedere l’autorizzazione o potrebbe anche concedere solo un’autorizzazione verbale (il che significa che sta a voi accettare e fidarvi del gentlemen’s agreement!).
Ma cosa fare se non si trova il proprietario? In realtà non si dovrebbe accedere al terreno, anche se non recintato; ma in talune occasioni alcune aree risultano “desertiche”, distanti da qualsiasi abitato ed estremamente vaste. In questi casi, sempre se non sono aree off-limits, cercate di raccogliere il massimo delle informazioni, avvertite comunque chi risiede nelle vicinanze e/o avvisate della vostra presenza la più vicina Stazione dei Carabinieri (che magari potrà anche fornirvi delucidazioni in merito). La legge non può essere elusa: l‟accesso ad aree private senza l‟autorizzazione è comunque perseguibile. Gli inglesi dicono di presentarsi sempre con un bel sorriso …….. ed è vero, la trasparenza, l‟educazione e l‟umiltà spesso aprono cancelli che mai verrebbero aperti.
 Ricoprite le buche !!: il nostro hobby si svolge all‟aria aperta, nel rispetto della natura e del paesaggio. Quando effet-tuate gli scavi per dissotterrare i ritrovamenti, abbiate cura di non gettar lontano la terra rimossa. Effettuato il recupero, ricoprite il buco (sempre !!) con la stessa terra e, magari, alla fine riponete sopra anche la zolla erbosa iniziale (se ve n‟era una)! Nulla di più brutto di arrivare in un campo e trovare buche su buche non ricoperte!! I proprietari, sicura-mente, la prossima volta non concederanno il permesso. Esigete questo comportamento anche da chi vi affianca o da chi incontrate, magari praticante lo stesso hobby ma non rispettoso di questa basilare pratica.
 I ritrovamenti: Ogni qualvolta che trovate un oggetto effettuate sempre un‟iniziale analisi circa il periodo di appartenenza. RICORDATE, oggetti antichi (di valore storico-archeologico o più antichi di 50 anni) vanno denunciati alle autorità entro 24 ore dal ritrovamento e la ricerca in quel luogo va assolutamente sospesa, pena una denuncia per ricerca archeologica non autorizzata! Appare chiaro che nel dubbio l‟oggetto dovrà essere sottoposto al vaglio di un esperto, ma in talune occasioni è indispensabile usare del buon senso. Se viene ritrovata una moneta da 10 lire del 1950 (la cui tiratura è stata di 53.311.000 pezzi) è chiaro che nessuno la reclamerà e che, contestualmente, pur avendo più di 50 anni, non rappresenta oggetto antico o di particolare interesse. In realtà, sappiate che tutti gli oggetti ritrovati andrebbero consegnati alle Autorità quali oggetti smarriti (Cod. Civ. art. 927-930) ma anche qui ci vuole buon senso: un bottone militare degli anni „70 “non ha valore !!”, di alcun tipo e nessuno lo reclamerà. Differente può essere il ritrovamento di oggetti preziosi (ad esempio d‟oro e/o con pietre di valore) vanno consegnati quali oggetti smarriti e se non reclamati entro un anno …… torneranno a voi.
 I ritrovamenti storico-archeologici fortuiti: nonostante sia espressamente vietato effettuare ricerche in aree dichiarate archeologiche, può capitare di trovarsi di fronte a questa fattispecie di ritrovamenti ANCHE in zone NON off-limits. In tal caso il ritrovamento fortuito va immediatamente denunciato e la ricerca sospesa. Potrebbe essere proprio l‟indizio che porterà all‟identificazione di una nuova area d‟interesse archeologico con nuove e importanti scoperte. Lasciate il campo agli esperti, agli archeologi, magari offrendo il vostro servizio di collaborazione. Ricordate che l‟oggetto non deve essere asportato, se non nei casi in cui non siate in grado di proteggerlo ed evitare che qualcuno se ne impossessi indebitamente prima dell‟intervento delle Autorità.


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Un impiego coscienzioso del MD, contempla:      Fonte originale: Space Metal Detector

 Il rispetto della libertà altrui e della proprietà privata: è impensabile utilizzare il MD in spiaggia o in un‟area di pic-nic quando queste sono piene di gente. Bisogna evitare che le attività di ricerca rechino disturbo, quindi vanno eseguite in orari e in luoghi tranquilli. E‟ altresì doveroso rispettare la proprietà privata; la maggior parte dei luoghi posseggono un proprietario e a questi va chiesta l‟esplicita autorizzazione a poter “spazzolare”. Non dimenticate che la violazione della proprietà privata è comunque un reato. Se chiedete con gentilezza e trasparenza, quasi nessuno mai vi negherà la possibilità di accedere ai propri terreni. Spiegate le vostre intenzioni, in cosa consiste il nostro hobby, e assicurate (e poi fatelo !!) che nessun danno sarà arrecato e che lascerete la zona come l‟avete trovata. Approfittate dell‟opportunità per offrire un servizio di “bonifica”: avvertite il proprietario che ogni rifiuto metallico che troverete (lattine, ferri arrug-giniti) verrà raccolto e in seguito (dopo averlo eventualmente mostrato allo stesso proprietario) a lui consegnato o get-tato da voi stessi in appositi punti di raccolta di rifiuti pubblici.
 Il permesso per accedere ad aree private: in molti paesi le associazioni di Metal Detecting hanno provveduto a stan-dardizzare specifici moduli sui quali sono riportate le proprie generalità, le principali norme di comportamento che verranno rispettate ed uno spazio riservato alle generalità del proprietario del terreno. Tali moduli vengono fatti firmare dal proprietario affinché si possa comprovare che lo stesso abbia rilasciato l‟autorizzazione alla ricerca. RICORDATE, il proprietario può anche non concedere l’autorizzazione o potrebbe anche concedere solo un’autorizzazione verbale (il che significa che sta a voi accettare e fidarvi del gentlemen’s agreement!).
Ma cosa fare se non si trova il proprietario? In realtà non si dovrebbe accedere al terreno, anche se non recintato; ma in talune occasioni alcune aree risultano “desertiche”, distanti da qualsiasi abitato ed estremamente vaste. In questi casi, sempre se non sono aree off-limits, cercate di raccogliere il massimo delle informazioni, avvertite comunque chi risiede nelle vicinanze e/o avvisate della vostra presenza la più vicina Stazione dei Carabinieri (che magari potrà anche fornir-vi delucidazioni in merito). La legge non può essere elusa: l‟accesso ad aree private senza l‟autorizzazione è comunque perseguibile. Gli inglesi dicono di presentarsi sempre con un bel sorriso …….. ed è vero, la trasparenza, l‟educazione e l‟umiltà spesso aprono cancelli che mai verrebbero aperti.
 Ricoprite le buche !!: il nostro hobby si svolge all‟aria aperta, nel rispetto della natura e del paesaggio. Quando effet-tuate gli scavi per dissotterrare i ritrovamenti, abbiate cura di non gettar lontano la terra rimossa. Effettuato il recupero, ricoprite il buco (sempre !!) con la stessa terra e, magari, alla fine riponete sopra anche la zolla erbosa iniziale (se ve n‟era una)! Nulla di più brutto di arrivare in un campo e trovare buche su buche non ricoperte!! I proprietari, sicura-mente, la prossima volta non concederanno il permesso. Esigete questo comportamento anche da chi vi affianca o da chi incontrate, magari praticante lo stesso hobby ma non rispettoso di questa basilare pratica.
 I ritrovamenti: Ogni qualvolta che trovate un oggetto effettuate sempre un‟iniziale analisi circa il periodo di apparte-nenza. RICORDATE, oggetti antichi (di valore storico-archeologico o più antichi di 50 anni) vanno denunciati alle autorità entro 24 ore dal ritrovamento e la ricerca in quel luogo va assolutamente sospesa, pena una denuncia per ricer-ca archeologica non autorizzata! Appare chiaro che nel dubbio l‟oggetto dovrà essere sottoposto al vaglio di un esperto, ma in talune occasioni è indispensabile usare del buon senso. Se viene ritrovata una moneta da 10 lire del 1950 (la cui tiratura è stata di 53.311.000 pezzi) è chiaro che nessuno la reclamerà e che, contestualmente, pur avendo più di 50 anni, non rappresenta oggetto antico o di particolare interesse. In realtà, sappiate che tutti gli oggetti ritrovati andrebbe-ro consegnati alle Autorità quali oggetti smarriti (Cod. Civ. art. 927-930) ma anche qui ci vuole buon senso: un bottone militare degli anni „70 “non ha valore !!”, di alcun tipo e nessuno lo reclamerà. Differente può essere il ritrovamento di oggetti preziosi (ad esempio d‟oro e/o con pietre di valore) vanno consegnati quali oggetti smarriti e se non reclamati entro un anno …… torneranno a voi.
 I ritrovamenti storico-archeologici fortuiti: nonostante sia espressamente vietato effettuare ricerche in aree dichiarate archeologiche, può capitare di trovarsi di fronte a questa fattispecie di ritrovamenti ANCHE in zone NON off-limits. In tal caso il ritrovamento fortuito va immediatamente denunciato e la ricerca sospesa. Potrebbe essere proprio l‟indizio che porterà all‟identificazione di una nuova area d‟interesse archeologico con nuove e importanti scoperte. Lasciate il campo agli esperti, agli archeologi, magari offrendo il vostro servizio di collaborazione. Ricordate che l‟oggetto non deve essere asportato, se non nei casi in cui non siate in grado di proteggerlo ed evitare che qualcuno se ne impossessi indebitamente prima dell‟intervento delle Autorità.

 Il ritrovamento di resti umani: Come previsto dalla legge (art. 5 del D.P.R. n°.285/90), ogni ritrovamento di ossa umane deve essere prontamente denunciato alle autorità. Al rin-venimento, non asportate alcuna parte sia che si tratti di ossa recenti che antiche. Qualora i reperti appaiano antichi sono un chiaro indizio di un luogo interessato da attività funerarie (eventuale necropoli), pertanto di estremo interesse archeologico.
 Il ritrovamento di ordigni bellici: I conflitti hanno caratterizzato la storia passata e recente e purtroppo, quest‟ultima ha lasciato sottoterra munizioni inesplose che, per quanto possa-no destare interesse o curiosità, sono di estrema pericolosità.
Il suolo nasconde ancora tonnellate di ordigni inesplosi (spolette, mine, granate) e il loro ritrovamento è più frequente di quanto si possa pensare.
Spesso tali reperti sono in condizioni insicure. La giacenza sotto terra e l‟esposizione alle intemperie, altera la stabilità chimica dei componenti esplosivi o dei meccanismi di inne-sco, rendendoli estremamente pericolosi. Il ritrovamento di ordigni inesplosi va sempre denunciato ed è assolutamente vietata l‟asportazione, il trasporto e la detenzione.
Se vi capitasse di ritrovare un ordigno inesploso, o qualcosa che ci assomigli, lasciatelo dov‟è, non colpitelo ed evitate di maneggiarlo. Segnalate con qualche indicatore la sua ubicazione, magari con del nastro bianco/rosso (quello utilizzato per transennare …… sem-pre utile nello zaino); in tal modo eviterete che qualcun altro possa inavvertitamente urtarlo o toccarlo. Fate sempre intervenire le Autorità di P.S. e comunque denunciatene sempre il ritrovamento. Se potete fatene una foto (senza flash), vi servirà nella denuncia e faciliterà l‟intervento degli artificieri.
Ricordate, come anzidetto, che alcuni ordigni possono essere di difficile riconoscimento ed in taluni casi (rari nella nostra nazione) possono anche assumere sembianze di oggetti co-muni (penne, giocattoli, bottiglie, lattine, scatole di legno).
 Il ritrovamento di beni preziosi: Qualora vi capitasse di imbattervi casualmente, chiara-mente in aree non off-limits, in un ritrovamento importante di valore storico e/o archeolo-gico procedete secondo questi semplici punti:
 appena intuite circa l‟importanza del ritrovamento non continuate lo scavo, per non deteriorare l‟oggetto o distruggere parte del contesto nel quale si trova;
 effettuate delle foto del ritrovamento in ogni sua fase ed individuate la posizione su una cartina geografica o, meglio, con un GPS;
 se procedete con lo scavo, per esser certi circa l‟identificazione o per sottrarlo ad eventuali situazioni di rischio (come l‟asportazione da parte di qualcun altro), fatelo con estrema attenzione; non usate la vanga o altro utensile che potrebbe danneggiare l‟oggetto. Procedete con strumenti leggeri (piccole palette, meglio se in plastica, o piccoli pennelli), avendo cura di estrarre l‟oggetto lasciandolo in un blocco di terra (questo eviterà che lo stesso oggetto, magari fragile, possa rom-persi in più pezzi) ed avvolgete il tutto in un telo di stoffa;
 NON pulite l‟oggetto, nemmeno con l‟acqua;
 procedete con la denuncia (entro le 24 ore dal ritrovamento), e la successiva con-segna alle Autorità, fornendo posizione del ritrovamento e ogni sorta di coopera-zione quale chiaro segno di disponibilità, trasparenza e fiducia.
 Incontri “spiacevoli”: durante le vostre uscite vi può capitare di incontrare curiosi che vi osservino in silenzio o che vi chiedano cosa facciate! Persone che vi diranno che la ricerca con il MD è proibita! Altri che vi urleranno che la proprietà su cui state è privata! Altri che vi faranno magari delle foto …….., insomma vi può capitare di tutto (anche essere rincorsi da un “bel” cane maremmano geloso delle sue pecore e del suo territorio!!).
Semplice, siate SEMPRE gentili; non arrabbiatevi ed evitate discussioni. Quando vi sarà chiesto o concesso fornite spiegazioni su ciò che fate e quali regole state osservando. Porta-tevi SEMPRE copia della cartografia (ufficiale) che attesti che l‟area NON è off-limits. Mostrate i ritrovamenti. Siete con la coscienza pulita??? NON abbiate paura di nulla!

LE LEGGI


Questa è la sezione più ostica e sicuramente più delicata. Considereremo le principali leggi e le norme oramai consolidate. Non tratteremo sentenze, l‟argomento diverrebbe dispersivo e difficile da analizzare anche se cercheremo di fornire qual-che informazione in merito.
Innanzitutto vi ricordiamo che LA LEGGE NON AMMETTE IGNORANZA! Tanto per chiarirvi che qualora fermati dalle Autorità la frasetta “ma io non lo sapevo” NON funziona! Il nostro hobby richiede attenzione e rispetto delle norme vigenti; è stata proprio la violazione delle stesse ad assegnarci l‟“ombra oscura” dei tombaroli, ed è solo il loro pieno ri-spetto che potrà ripulirci di questa macchia.
La vendita e l’uso del MD, in Italia, non è proibito. Ma il suo impiego deve seguire poche ma sufficientemente chiare leggi.
In Italia, considerata anche la vastità dei beni archeologici, è VIETATA la ricerca archeolo-gica, ossia è preclusa a tutti coloro che non posseggano una specifica autorizzazione del Mi-nistero dei Beni Culturali (MiBAC). Questo significa che, di norma, è di pertinenza delle Soprintendenze, delle loro articolazioni di ricerca e di tutte quelle strutture affiliate che ope-rano, comunque, per conto e sotto lo stretto controllo delle Soprintendenze.
Quindi, il metal detectorista che svolga la propria attività per hobby, non appartenente alla fattispecie di soggetti di cui sopra, NON può operare in aree dichiarate d‟interesse archeolo-gico (aree che noi denomineremo OFF-LIMITS) e NON può effettuare alcuna tipologia di ricerca archeologica. Chi lo fa, opera illegalmente ed è perseguibile dalla legge !
La legge “madre” è il D.L. n° 42 del 22 gennaio del 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (derivante dalla legge-delega di ordinamento del Ministero dei Beni Culturali n°137 del 6 luglio del 2002). Questa, all‟articolo 88, “Attività di ricerca” della I Sez. del Ca-po VI, definisce che “Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cosa indicate all’articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero”.
Per quanto non vi siano specifiche leggi o normative che chiariscano dove è possibile usare il MD, dalla suddetta legge si evince chiaramente dove NON si può e quale tipologia di ricer-che NON può essere effettuata.
A conferma di quanto precisato, l‟articolo 90 della stessa legge regolamenta le “Scoperte Fortuite”, e il relativo procedimento di denuncia qualora queste siano identificabili quali sco-perte di beni culturali.
Segnaletica
Area Archeologica
Segnaletica di
Vincolo Archeologica
In sintesi, il metal detectorista hobbista si può identificare quale: “soggetto che, con l‟ausi-lio del MD, effettua ricerche in aree non sottoposte a vincolo o correlate alle cose di cui all‟articolo 10 delle legge n°42/04. Tutti i ritrovamenti ricadenti, casualmente, nella fatti-specie prevista dalla legge n°42/04, sono denunciati entro 24 ore così come previsto all‟arti-colo n°90 della medesima legge.” ATTENZIONE: se ritrovo casualmente in un area non vietata un oggetto storico-archeologico DEVO fermare la ricerca e denunciare l‟oggetto. Perseverare nella ricerca nella stessa area equivale ad effettuare una ricerca archeologica !!!
Le sanzioni previste per l‟inosservanza delle disposizione delle legge n°42/04 sono conte-nute nella stessa, nella Parte Quarta e, relativamente alle ricerche archeologiche, negli arti-coli n° 175 e 176.
La legge è stata parzialmente modificata con 2 successive integrazioni del 2006 (D.L. n°156 e 157 del 24 marzo del 2006) e 2 ulteriori del 2008 (D.L. n°62 e 63 del 26 marzo 2008), tutte disponibili sul sito del MiBAC (http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Normativa/index.html).
La legge n° 78 del 7 marzo 2001, invece, tratta della “Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale”. L'art. 7 di questa, demanda alle Regioni, la disciplina della raccolta dei reperti della Prima Guerra Mondiale. Se a seguito di ricerca, si troverà un qualcosa di notevole valore storico e documentario, così come previsto dall'art. 9 , si dovrà darne comunicazione al sindaco. Ogni tipo di ricerca e raccolta di reperti riguardanti la Prima GM, se effettuato entro un raggio di cento metri da immobili riconoscibili del conflitto, deve essere preventivamente autorizzata dalla regione (art. 2) con formalità previste dall'apposito "regolamento".
Il divieto di ricerca, può essere esteso per ragioni di tutela dei siti, mediante le apposizioni di tabelle. Possono essere autorizzati: Enti o Associazioni culturali e privati cittadini, che naturalmente offrano garanzie per la con-duzione scientifica delle ricerche e per la tutela dei siti e dei materiali, nella fase di individuazione e nella fase di prelievo e conservazione. Quindi per procedere con questa tipologia di ricerca è indispensabile consultare le leggi regionali.

Organizzazione di una ricerca con MD

Ora che avete assaggiato qualche norma di legge e vi siete illuminati circa le regole da rispettare, la domanda sarà:
Ma dove posso cercare senza incorrere in violazioni di leggi ?
Attualmente non abbiamo modo di esplorare in toto le possibilità offerte dalle singole Regioni in materia di cartografia ma, come Roma Detector Team, abbiamo (per nostra fortuna) il validissimo esempio di quanto messo a disposizione dalla Regione Lazio. Ci avvarremo degli ausili forniti per evidenziare il corretto metodo d‟individuazione di aree Off-Limits (cioè delle aree da EVITARE assolutamente !).
La maggior parte delle Regioni posseggono (pubblicato sul web e non) un Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR). Tale piano, di norma, contiene, divisi per tavole:
 Sistemi ed Ambiti del Paesaggio (Tavole A)
 Beni Paesaggistici ed Aree Agricole Identitarie (Tavole B)
 Beni dei Patrimoni Naturale e Culturale (Tavole C)
 Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti (tavole D)
Le sezioni (anche quella download) del sito della Regione Lazio, contengono cartine in formato immagine (*.JPG) o in formato PDF ove, secondo legenda, sono riportate le identificazioni di tutte le tipologie di aree e dei vincoli correlati.
La Regione Lazio, peraltro, rende disponibile un servizio WebGIS estremamente pratico.
Un chiaro esempio al seguente link:
http://www.regione.lazio.it/web2/contents/ptpr/dettaglio.php?vmf=3
La mappatura del territorio e delle specifiche aree è disponibile su di una piattaforma di navigazione dinamica.
Affianco è possibile vedere successivi ingrandimenti effettuati per l‟i-dentificazione accurata delle aree Off-Limits.
Si riferiscono al WebGIS Tavole B, dove l‟identificazione di aree sotto vincolo archeologico sogno contrassegnate in FUCSIA.
Il link al WebGIS delle Tavole B è:
http://www.regione.lazio.it/PTPR/PTPRB/
L’escursione:
Oltre al vostro amato MD, nel nostro zaino non dovrebbe mancare:
 un GPS;
 delle palette da scavo di piccole dimensioni ed un pennello;
 delle bustine (tipo per alimenti) per la raccolta dei ritrovamenti;
 una cartina topografica;
 una copia della carta del PTPR (per dimostrare che non si è all‟in-terno di aree proibite);
 una macchina fotografica o video;
 un panno in stoffa e del nastro rosso/bianco per le segnalazioni di pericolo (nastro per transennare);
 il vostro fido cellulare, per le emergenze.
La cosa più importante è programmare l‟escursione sulla carta; identifi-cando con chiarezza le aree da evitare, gli accessi, l‟ubicazione della più vicina Stazione dei C.C., il meteo e …….. dove rifocillarsi con gli amici alla fine della “spazzolata”.
Effettuate anche un‟approfondita ricerca storico-cartografica sulla zona d‟interesse, sì da scoprire se è stata teatro di conflitti e, possibilmente, uscite sempre con un compagno per poter fronteggiare nel migliore dei modi emergenze o situazioni di pericolo.
Le risorse a nostra disposizione sono infinite, basti pensare ai Forum sul Metal Detecting, dove ci si può scambiare informazioni e consigli.



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